Articolo di Commento: Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza del 4 novembre 2024, n. 40316.
I FATTI
La sentenza riguarda un caso di responsabilità medica relativo al decesso di un neonato avvenuto nell'ospedale Santo Bambino di Catania nel luglio 2009. Il medico di turno è stata giudicata colpevole per omicidio colposo in relazione al suo trattamento di una paziente incinta.
- La paziente era una donna con una storia di due cesarei precedenti, che presentava algie pelviche, durante il ricovero, è stata sottoposta a un trattamento farmacologico (Miolene) per bloccare le contrazioni, dopo essere stata rimandata in reparto, la donna ha subito una rottura dell'utero che ha causato il decesso del feto.
LA CASSAZIONE
La Corte nella formulazione della sentenza ha sottolineato alcuni elementi fondamenti:
- Le linee guida mediche non sono rigide regole precettive;
- Il medico ha il dovere di adattare le linee guida al caso specifico;
- Nel caso in esame, la dottoressa avrebbe dovuto prevedere la necessità di un monitoraggio continuo data la situazione clinica della paziente.
La dottoressa, infatti, non aveva valutato adeguatamente i fattori di rischio specifici, ossia i precedenti due cesarei, la presenza di algie pelviche e i sintomi premonitori del parto.
Inoltre vi era stata una omissione del monitoraggio cardiotocografico continuo, che avrebbe potuto rilevare tempestivamente i segni di rottura dell'utero e consentire un intervento chirurgico salvifico.
LA COLPA GRAVE
La Corte ha qualificato la colpa come "grave" perché:
- La dottoressa non ha adattato le linee guida al caso specifico;
- Non ha predisposto un monitoraggio adeguato nonostante i fattori di rischio evidenti;
- Ha sottovalutato i sintomi e la storia clinica della paziente.
La sentenza ribadisce un principio fondamentale nella responsabilità medica: le linee guida non sono un "porto sicuro" automatico, ma devono essere interpretate e applicate con prudenza, tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso clinico. Il medico deve sempre essere capace di valutare criticamente le procedure standard e adattarle alle condizioni uniche del paziente.
La sentenza applica l’art. 590-sexies c.p. così come introdotto dalla Legge Gelli “Art. 590-sexies c.p - Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito medico
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle suddette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."
Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, infatti, il medico non aveva infatti avuto cura di valutare la specificità del caso concreto.
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