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Sentenza TAR: vietato chiamarsi "Terme" senza requisiti terapeutici. No all’uso improprio dei termini "Terme" e "Spa".

Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma, Sezione 1, Sentenza del 17 febbraio 2025 n. 3410.


Il TAR Lazio ha accolto il ricorso contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), annullando il provvedimento che aveva archiviato una segnalazione sull'uso illegittimo dei termini "Terme" e "Spa" per strutture prive di acque termali. 

Il ricorso contestava il provvedimento dell'AGCM del 26 settembre 2023 che aveva archiviato una segnalazione relativa all'uso ritenuto illegittimo e ingannevole dei termini "Terme" e "Spa (salus per aquam)" da parte di QC Terme per strutture prive di acque termali, sia nella denominazione che nelle comunicazioni commerciali sul sito web.

NORMATIVA RICHIAMATA

La sentenza richiama la legge n. 323/2000 sul "Riordino del settore termale", in particolare l'art. 2, che stabilisce che i termini "terme", "termale", "acqua termale", "spa" ecc. possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento a stabilimenti che utilizzano acque con riconosciuta efficacia.

LA DECISIONE DEL TAR

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato per:

  1. Insufficiente istruttoria da parte dell'AGCM.

  2. Carenza di motivazione.

L'AGCM aveva archiviato la segnalazione sostenendo che le strutture prive di acque termali venivano correttamente pubblicizzate come "centri benessere" e non come "centri termali" sul sito web. Tuttavia, secondo il TAR, l'Autorità ha omesso di considerare un aspetto fondamentale: l'uso del termine "terme" già nelle denominazioni stesse delle strutture.

Il TAR ha ritenuto che inserire la parola "terme" nella sigla che identifica le strutture, anche se poi classificate come "centri benessere", sia di per sé idoneo a ingenerare nel consumatore il convincimento che il centro in questione sia di natura termale e utilizzi acque termali in senso proprio, costituendo quindi un "espediente volto esclusivamente ad aggirare le disposizioni normative".

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento dell'AGCM e compensando le spese di lite.


CONSIDERAZIONI

La sentenza rappresenta un importante precedente per la tutela della corretta informazione ai consumatori e per la protezione delle specificità del settore termale regolamentato dalla legge.

Tutela della trasparenza commerciale: Ribadisce l'importanza della chiarezza nella comunicazione al consumatore, specialmente quando si utilizzano termini che hanno un significato preciso definito dalla legge.

Interpretazione restrittiva della normativa: Il TAR conferma una lettura rigorosa della legge n. 323/2000, secondo cui i termini "terme" e derivati possono essere utilizzati solo da strutture che effettivamente utilizzano acque termali con riconosciuta efficacia terapeutica.

Rilevanza della denominazione sociale: La sentenza evidenzia come la semplice presenza di termini regolamentati nella denominazione aziendale possa costituire di per sé una pratica commerciale potenzialmente ingannevole, anche se poi le informazioni dettagliate fornite sono corrette.

Limiti del sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'AGCM: Il TAR ribadisce che, sebbene l'avvio di un procedimento istruttorio rientri nei poteri discrezionali dell'Autorità, tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza e dell'adeguatezza dell'istruttoria, soprattutto quando vengono omessi aspetti essenziali della segnalazione.

Impatto sul settore: La decisione potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato del benessere e delle terme in Italia, costringendo molte strutture a rivedere la propria denominazione e comunicazione commerciale.


 
 
 

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