Articolo di Commento: Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - Napoli, Sezione 1, Sentenza, 14 novembre 2024, n. 6225.
La sentenza si pronuncia sul ricorso presentato da FEDERLAB ITALIA e ATI Laboratori Italiani Riuniti contro la Regione Campania, il Ministero della Salute e Federfarma, in merito al decreto che amplia i servizi delle farmacie, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di test diagnostici.
La FEDERLAB (ente esponenziale degli operatori della sanità privata nella branca della patologia clinica) e l’ATI Laboratori Italiani Riuniti (operante in Campania in regime di accreditamento con il S.S.N., nel settore dei laboratori di analisi), hanno impugnato il Decreto Dirigenziale n. 939 del 29/12/2023, con cui la Regione aveva approvato e ratificato gli accordi con le Associazioni di categoria dei titolari di farmacie pubbliche e private convenzionate, per le attività della cd. “Farmacia di Servizi”, relativamente agli allegati 5 e 6, riguardanti la somministrazione di test per l’emoglobina glicata e il quadro lipidico e l’effettuazione di screening oncologici al di fuori dei locali della farmacia.
La sentenza ha annullato solo l’articolo 2 dell'Allegato 6 del Decreto, che consentiva l’uso di spazi esterni alle farmacie per screening oncologici, come il test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci. Secondo il TAR, tale previsione manca di una base normativa solida ed è lesiva delle prerogative dei laboratori accreditati. L’utilizzo di spazi esterni è consentito solo se adeguatamente regolamentato, cosa che al momento non avviene.
MASSIMA: “Non è predicabile l’assimilazione tra farmacie e laboratori di analisi, in quanto divergono la natura delle strutture, la funzione assolta e la conformazione dei loro compiti, esplicantisi in ambiti diversi. In particolare, la prima consiste in una struttura aziendale che svolge attività meramente commerciale di acquisto e rivendita di prodotti farmaceutici, che in detta attività trova la sua ragion d’essere, che neppure in via residuale svolge attività di diagnosi e terapia medica, che all’occorrenza può svolgere non di propria iniziativa ma su istanza dell’interessato un’attività di aiuto materiale nell’utilizzo di prestazioni terapeutiche che di regola il paziente deve essere in grado di gestire da solo.”
GLI ELEMENTI DI RILIEVO
Natura delle Farmacie vs Laboratori di Analisi.
Il TAR chiarisce una distinzione fondamentale: le farmacie sono strutture commerciali che vendono prodotti farmaceutici, mentre i laboratori di analisi sono specializzati in attività diagnostiche. Questa differenza è cruciale per comprendere i limiti e le possibilità delle farmacie nei servizi sanitari.
Test Diagnostici e Prelievi.
Le farmacie possono effettuare test di autocontrollo e prelievi di sangue capillare.
Resta loro vietato svolgere attività di diagnosi e prescrizione.
Il prelievo di sangue capillare è consentito, ma l'analisi vera e propria deve essere fatta in laboratorio.
Locali e spazi per l’esecuzione dei test.
I test devono essere svolti in spazi dedicati e separati all'interno della farmacia.
Non è consentito utilizzare spazi aperti, tranne che per casi specifici come i vaccini anti-COVID.
La sentenza, inoltre, evidenzia da un punto di vista di finanziamenti, che esiste un finanziamento speciale per la "Farmacia di Servizi". In aggiunta a questo, chiarisce che le tariffe per le farmacie sono diverse da quelle dei laboratori di analisi: questa differenza è giustificata dalla natura specifica dell'iniziativa.
La sentenza ha evidenziato l’evoluzione del ruolo delle farmacie nel sistema sanitario odierno riconoscendone la loro potenziale funzione di primo punto di contatto per servizi sanitari di base, pur ribadendo che esistono dei limiti chiari e che queste ultime non possono sostituirsi ad altri professionisti sanitari.
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